Art. 2.
(Interventi a sostegno della riqualificazione delle aree destinate al ricovero degli animali di affezione).

      1. Al fine di promuovere gli interventi di riqualificazione dei canili comunali e dei rifugi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, il fondo istituito ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
      2. Le maggiori risorse stanziate ai sensi del comma 1 sono ripartite annualmente tra le regioni con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in proporzione al numero degli animali di affezione vaganti nel rispettivo territorio o mantenuti all'interno dei canili comunali e dei rifugi di cui al medesimo comma 1 e sulla base dei progetti di riqualificazione presentati, d'intesa con i comuni territorialmente competenti.
      3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

 

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proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.