1. Al fine di promuovere gli interventi di riqualificazione dei canili comunali e dei rifugi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, il fondo istituito ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
2. Le maggiori risorse stanziate ai sensi del comma 1 sono ripartite annualmente tra le regioni con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in proporzione al numero degli animali di affezione vaganti nel rispettivo territorio o mantenuti all'interno dei canili comunali e dei rifugi di cui al medesimo comma 1 e sulla base dei progetti di riqualificazione presentati, d'intesa con i comuni territorialmente competenti.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle